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COMPITI DELLA PROCURA
La Procura della Repubblica è l’ufficio del Pubblico Ministero, un organo dello Stato composto da magistrati ordinari cui sono assegnate le così dette funzioni “requirenti”: loro compito è infatti quello di proporre richieste in materia penale o civile sulle quali toccherà poi ai giudici (la magistratura così detta “giudicante”) pronunciarsi con provvedimenti idonei a diventare definitivi.
In particolare, al Pubblico Ministero sono attribuite dalla legge sull’ordinamento giudiziario e dal codice di procedura penale numerose funzioni:
- in materia civile
il P.M. può agire per chiedere al giudice provvedimenti in materia di
   - dichiarazione di morte presunta curatela delle persone scomparse
   - limitazione alla potestà genitoriale
   - interdizione e inabilitazione
   - nullità del matrimonio
   - richiesta di dichiarazione di fallimento

Il P.M. deve intervenire inoltre obbligatoriamente in alcune cause civili (es.: cause in materia matrimoniale, cause relative alla cittadinanza, ai rapporti familiari, alle interdizioni e inabilitazioni): la sua eventuale assenza determina la nullità del processo.
- in materia penale
il P.M. esercita la così detta “azione penale”: è cioè l’organo cui spetta accertare la fondatezza delle notizie di reato che provengono da denunce delle forze di Polizia, da querele o esposti di privati, da referti degli organi medici., e chiedere di conseguenza al giudice la dichiarazione della colpevolezza di un soggetto (imputato) e la conseguente condanna del medesimo, ovvero, in mancanza di elementi di prova, la dichiarazione di infondatezza della notizia di reato (così detta archiviazione).
Allo scopo di sostenere l’accusa davanti al giudice, il P.M. svolge le indagini preliminari (per questo con riferimento ai P.M. si parla anche di magistratura “inquirente”); dirige l’attività della Polizia giudiziaria; può chiedere ad un apposito giudice, detto giudice per le indagini preliminari – GIP, l’emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale (custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari ecc.), che hanno funzione cautelare, servono cioè di impedire che i reati commessi possano ripetersi o che ne vengano occultate le prove o che l’autore del fatto possa darsi alla fuga.
Il P.M. inoltre interviene obbligatoriamente nelle udienze penali.
Il P.M. infine è l’organo competente per l’esecuzione dei provvedimenti di condanna emessi dal giudice: spetta a lui, una volta che una sentenza sia diventata irrevocabile, disporre che il condannato venga assoggettato alla pena, detentiva o pecuniaria, prevista, determinando il preciso ammontare della sanzione da irrogare, nonché delle eventuali sanzioni accessorie.
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STRUTTURA DELLA PROCURA
Vertice istituzionale e giurisdizionale dell’ufficio è il Procuratore della Repubblica, cui spettano poteri di organizzazione e di direzione dell’Ufficio secondo le norme poste in materia dalla legge sull’ordinamento giudiziario.
Il Procuratore viene coadiuvato nelle sue funzioni dal Procuratore Aggiunto, negli uffici di maggiori dimensioni, e dai Sostituti procuratori: la assegnazione dei procedimenti ai vari magistrati spetta al Procuratore nel rispetto di criteri predeterminati.
La Procura di Perugia è composta, oltre che dal Procuratore, da un Procuratore aggiunto e da undici Sostituti procuratori.
Presso le Procure operano inoltre i vice procuratori onorari, che fanno parte della magistratura onoraria, cioè non sono reclutati secondo le ordinarie procedure concorsuali ma vengono nominati dal Consiglio superiore della magistratura, con incarichi limitati nel tempo, tra soggetti aventi particolari requisiti.
A loro possono essere delegate dal Procuratore funzioni relative alla partecipazione all’udienza penale, ma non quelle relative allo svolgimento delle indagini ed all’esercizio dell’azione penale.
Presso la Procura di Perugia operano attualmente tredici vice procuratori.
Per la trattazione di alcuni reati di particolare gravità e complessità (reati di mafia, reati di terrorismo, reati legati al traffico degli stupefacenti, reati di sequestro di persona a fini di estorsione), a partire dal 1992 sono state istituite, presso ogni Procura della Repubblica avente sede nel capoluogo del distretto di Corte d’Appello, le Direzioni Distrettuali Antimafia (DDA), coordinate a livello nazionale dalla Direzione Nazionale Antimafia, con sede a Roma, al cui vertice c’è il Procuratore Nazionale Antimafia.
A capo di ogni Direzione distrettuale c’è il Procuratore della Repubblica o un magistrato da lui delegato, che assumono la funzione di Procuratore distrettuale antimafia. Alla DDA sono poi assegnati, per periodi di tempo limitati, uno o più Sostituti addetti all’ufficio.
La Procura della Repubblica di Perugia è sede della Direzione Distrettuale Antimafia per l’Umbria, è diretta dal Procuratore della Repubblica e ne fanno parte due Sostituti procuratori.
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COMPETENZA TERRITORIALE  
La Procura della Repubblica di Perugia, come tutti gli uffici giudiziari, ha una competenza limitata in relazione al territorio. Ciò vuol dire che i poteri del Pubblico Ministero sono esercitati con riferimento ai fatti ed alle situazioni che si verificano nel territorio di competenza, secondo le regole poste in materia dal codice di procedura penale.
Il territorio di competenza della Procura di Perugia, per quanto riguarda le attribuzioni ordinarie della Procura, coincide con quello del circondario del Tribunale di Perugia e con quello delle relative Sezioni distaccate di Assisi, Città di Castello, Foligno, Gubbio e Todi (cliccando su ciascuna città si può visualizzare il dettaglio dei Comuni che rientrano nella competenza territoriale della Procura di Perugia).
Nella regione Umbria, oltre alla Procura di Perugia, esistono altre tre Procure della Repubblica: quella di Perugia, quella di Spoleto e quella di Orvieto, competenti per i fatti e le situazioni verificatisi nei rispettivi territori.
Per quanto riguarda invece i reati che il codice di procedura penale attribuisce alla Direzione Distrettuale Antimafia¸ il territorio di riferimento è quello dell’intero distretto della Corte d’Appello, nel cui capoluogo ha appunto sede la DDA.
La competenza della Direzione Distrettuale Antimafia di Perugia coincide con il territorio dell’intera regione dell’Umbria. Ciò significa che, per i reati la cui trattazione è attribuita alla Direzione Distrettuale Antimafia, interviene sempre la Procura di Perugia, anche se questi si sono verificati al di fuori del territorio di competenza della Procura ordinaria, ad es. nel territorio di competenza della Procura di Perugia o di Orvieto.


















La competenza territoriale del Tribunale di Perugia comprende i comuni di :
- Castiglione del Lago
- Corciano
- Lisciano Niccone
- Magione
- Panicate
- Passignano sul Trasimeno
- Perugia
- Torgiano
- Tuoro sul Trasimeno

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La competenza territoriale della Sezione distaccata di Assisi comprende i comuni di :
- Assisi
- Bastia Umbra
- Bettona
- Valfabbrica

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La competenza territoriale della Sezione distaccata di Città di Castello comprende i comuni di :
- Citerna
- Città di Castello
- Monte Santa Maria Tiberina
- Montone
- San Giustino
- Umbertide

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La competenza territoriale della Sezione distaccata di Foligno comprende i comuni di :
- Bevagna
- Cannara
- Foligno
- Nocera Umbra
- Sellano
- Spello
- Valtopina

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La competenza territoriale della Sezione distaccata di Gubbio comprende i comuni di :
- Costacciaro
- Fossato di Vico
- Gualdo Tadino
- Gubbio
- Pietralunga
- Scheggia e Pascelupo
- Sigillo

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La competenza territoriale della Sezione distaccata di Todi comprende i comuni di :
- Collazzone
- Deruta
- Fratta Todina
- Marsciano
- Massa Martana
- Monte Castello di Vibio
- Todi

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